Statuto.

ART.1 Costituzione – Sede – Durata

È costituita l’Associazione Sportiva Dilettantistica, Culturale e Ricreativa, senza finalità di lucro, denominata: “FEDERAZIONE ITALIANA CAMMINATORI SPORTIVI”.

L’Associazione ha sede legale in S. Maria Capua Vetere – Via Ricciardi n° 48.

La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

ART.2 – Natura e Scopi

L’Associazione si affilia al ad una Federazione o Ente di Promozione Sportiva riconosciuta dal Coni, accettando incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del Coni ed a tutte le disposizioni del medesimo Ente di Promozione o Federazione.

Le finalità dell’associazione sono:

  1. Promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, culturali e ricreative.
  2. Organizzare manifestazioni sportive, culturali e ricreative in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione.
  3. Promuovere attività didattiche.
  4. Studiare e promuovere nuove metodologie per migliorare l’organizzazione e la pratica dello sport.
  5. Promuovere e diffondere le discipline orientate verso lo sviluppo fisico, psicologico e spirituale degli individui al fine di favorire il miglioramento delle condizioni psicofisiche.
  6. Gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere.
  7. Organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive.
  8. Indire corsi d’avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori ed istruttori sportivi.
  9. Organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci.
  10. Favorire l’estensione di attività culturali, sportive e ricreative e di forme consortili tra circoli ed altre organizzazioni democratiche nonché aziende ed enti pubblici e privati.
  11. Organizzare e promuovere conferenze, corsi, seminari, riunioni, edizioni, gruppi di lavoro, consulenze individuali e di gruppo presso la sede dell’Associazione o altrove.
  12. Partecipare e organizzare fiere, manifestazioni, congressi, workshop, convegni e viaggi.
  13. L’aggiornamento e la ricerca per il perfezionamento e il superamento della tecnica attraverso lo studio comune, il confronto, l’elaborazione collettiva per elevare continuamente la dimensione professionale umana e spirituale dei soci.
  14. Divulgazione di quanto sopra anche attraverso stampati, libri, riviste. Videocassette ed ogni forma di pubblicazione e ogni tipo di mass-media.
  15. Favorire il contatto tra gli associati costituendo sedi distaccate in Italia e all’estero.

ART. 3 – Patrimonio ed Entrate

Il patrimonio e le entrate sono costituite:

  1. a) dalle quote di iscrizione e dai contributi degli associati; b) dai beni mobili che diverranno proprietà dell’Associazione; c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di rendiconto; d) da contributi di soggetti pubblici e privati; e) da ogni altra entrata derivante da attività poste in essere dall’associazione. Durante la vita dell’Associazione non possono essere distribuiti, ancorché in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale. L’esercizio finanziario va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Gli eventuali utili o avanzi di gestione debbono essere interamente reinvestiti nell’Associazione per il perseguimento esclusivo dell’attività sportiva.

ART.4 – Soci diritti/doveri

Le categorie dei soci sono le seguenti:

  1. a) Soci Fondatori: sono coloro che hanno promosso la fondazione dell’associazione e firmato l’Atto Costitutivo; i diritti doveri dei soci fondatori sono uguali a quelli degli ordinari; b) Soci Ordinari: sono coloro che fanno domanda di ammissione al Presidente o al Vice Presidente i quali possono deliberare in merito e portare poi la decisione a ratifica del Consiglio Direttivo; c) Soci Atleti: sono coloro che svolgono attività sportiva nell’Ambito del Sodalizio; d) Soci Onorari: sono coloro i quali il Sodalizio deve particolare riconoscenza. Possono essere ammessi a far parte dell’Associazione tutti i cittadini che ne facciano richiesta, dichiarando di condividere gli scopi sociali; per i minori è necessario l’assenso di un genitore. L’ammissione può essere rifiutata solo per gravi motivi che comunque non devono essere verbalizzati né comunicati. La qualifica di socio, con i connessi diritti e doveri, si acquisisce con la delibera presidenziale, la relativa iscrizione a libro e consegna della tessera. Qualora la stessa non venisse ratificata dal Consiglio saranno fatti salvi, per il periodo intercorso tra l’ammissione da parte del Presidente o Vice Presidente e la mancata ratifica, i diritti connessi all’acquisizione della qualifica di socio ed in particolare il diritto di voto nelle assemblee. L’iscrizione ha validità dodici mesi dalla data di ammissione e si rinnova automaticamente col versamento della quota associativa. Non sono ammessi soci temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile e non è rivalutabile. L’adesione all’Associazione comporta:

  1. a) piena accettazione dello Statuto Sociale, delle sue finalità e degli eventuali regolamenti; b) la facoltà di utilizzare la sede sociale e le sue infrastrutture facendone un uso corretto; c) il pagamento della tessera, delle quote associative e dei contributi; d) mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e gli organi dell’associazione.

Il socio può recedere dall’Associazione senza diritto ad alcun compenso, rimborso o indennità, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. La perdita della qualifica di socio può avvenire per:

  1. a) morosità; b) non ottemperanza alle disposizioni statutarie e regolamentari; c) quando in qualunque modo si arrechino danni morali o materiali all’Associazione; d) per comportamento scorretto. Le espulsioni saranno decise dal Consiglio Direttivo senza obbligo di preavviso ed a effetto immediato. È ammesso il ricorso all’Assemblea, in tal caso il provvedimento di espulsione resta sospeso sino alla delibera assembleare.

ART. 5 – Quote Sociali

Gli importi delle quote di iscrizione, delle quote contributive dovute dagli associati, vengono Stabiliti dal Consiglio Direttivo il quale ne prevede anche i termini e le modalità di pagamento.

ART. 6 – Assemblea/Bilancio

L’Assemblea è sovrana. Essa è formata da tutti i soci fondatori ed ordinari. Tutti i soci maggiorenni vi hanno diritto di voto in ragione di un voto ciascuno (art. 2538, II comma, c.c.). L’Assemblea previa convocazione del Presidente dell’Associazione (mediante avviso affisso all’albo almeno venti giorni prima dello svolgimento della stessa), si riunisce in via ordinaria una volta all’anno, entro il 30 di Aprile, per approvare il rendiconto economico-finanziario dell’esercizio precedente con la modalità del voto palese ed una volta ogni quattro anni per il rinnovo delle cariche.

L’Assemblea si riunisce in via straordinaria ogni qual volta lo richieda il Consiglio Direttivo o un terzo degli associati. L’Assemblea delibera a maggioranza semplice ed è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto; in seconda convocazione l’Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti; la seconda convocazione deve essere fissata ad almeno un’ora di distanza dalla prima. L’Assemblea é presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento, da un socio designato dalla medesima.

Le deliberazioni sono constatate con processi verbali firmati dal Presidente e dal Segretario che restano custoditi nella sede per poter essere liberamente consultati dagli associati. Il rendiconto economico finanziario resta, inoltre, consultabile per i venti giorni successivi alla sua approvazione. Spetta tra l’altro all’Assemblea approvare i bilanci sociali, decidere sulle affiliazioni o adesioni, eleggere o revocare il Consiglio Direttivo.

ART. 7 – Consiglio Direttivo

L’Associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo che si compone di tre membri:

Presidente, Vicepresidente e Segretario, eletti liberamente a maggioranza semplice dall’Assemblea tra gli associati. Il Consiglio dura in carica un quadriennio è revocabile ed è rileggibile. Il Consiglio è investito, da parte dell’Assemblea, dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell’Associazione e, pertanto, potrà compiere, in persona del Presidente o del Vicepresidente tutti gli atti di ordinaria amministrazione compiendo qualsiasi operazione volta al raggiungimento degli scopi dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo, convocato e presieduto dal Presidente, delibera a maggioranza semplice con la presenza dei due terzi dei suoi componenti.

ART. 8 – Cariche Sociali

Il Presidente ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma dell’Associazione, cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente in tutti i suoi compiti e lo sostituisce, con eguali poteri quando necessario. Il Segretario collabora alla gestione dell’Associazione, cura la tenuta dei libri sociali e segue gli adempimenti contabili ed amministrativi. Nessun componente il Consiglio può ricoprire la medesima carica in altra ASD nel medesimo Ente.

ART. 9 – Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea. Verificatosi lo scioglimento, o qualunque altra causa di estinzione, il patrimonio residuo verrà devoluto ad Enti o Associazioni che perseguono gli stessi scopi sportivi dell’Associazione o a fini di utilità pubblica sentendo l’organismo di controllo di cui all’art.3, com.190 l.662/96.

ART. 10 – Statuto/Regolamenti

Le modifiche dello statuto devono essere approvate dall’Assemblea: l’Associazione può anche dotarsi di Regolamenti interni che devono sempre essere approvati dall’Assemblea.

ART. 11 – Collegio Arbitrale

Tutte le eventuali controversie tra gli associati e tra questi e l’Associazione o i suoi Organi, saranno sottoposte al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre membri che giudica inappellabilmente ed a titolo definitivo e senza particolari prescrizioni di rito, I componenti del Collegio Arbitrale sono designati rispettivamente uno ciascuno delle parti in contestazione ed il terzo, che assume la veste di

Presidente, dai primi due arbitri o, in caso di disaccordo, dal Giudice di Pace territorialmente competente.

Il deliberato del Collegio Arbitrale vincola tutti gli associati e l’Associazione ed i suoi Organi, rinunciando le parti contraenti sia d’ora per allora a qualsiasi impugnativa di lodo arbitrale.

ART. 12 – Rimedi

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni previste dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile, allo statuto ed ai Regolamenti del Coni ed alle normative vigenti in materia di Associazione in quanto applicabili.

Letto, approvato e sottoscritto in S. Maria Capua Vetere (CE), lì 02-08-2019.